La riforma del siritto societario, in conformità con le disposizioni contenute nello Statuto della Società Europee stabilito dal regolamento del Consiglio dell’Unione Europea dell’8 ottobre 2001, ha introdotto per le società per azioni i seguenti sistemi di amministrazione e controllo:
- Sistema “tradizionale”, articolato sulla coesistenza del Consiglio di Amministrazione (o dell’amministratore unico) e del Collegio Sindacale;
- Sistema “dualistico”, di tradizione tedesca, ove operano un Consiglio di gestione e dun Consiglio (o Comitato) di sorveglianza;
- Sistema “monistico”, di tradizione anglosassone, in cui opera un Consiglio di Amministrazione, all’interno del quale è istituito un Comitato preposto al controllo di gestione.
Queste nuove regole di governo per le società per azioni sono la risposta che il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6 ha dato alle indicazioni fornite nella legge delega ed in particolare a quanto richiesto nell’art. 2:
- Definire con chiarezza e precisione compiti e responsabilità degli organi sociali;
- Ampliare gli ambiti dell’autonomia statutaria;
- Adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese.