Seconda tappa del nostro viaggio alla scoperta delle PMI.
Abbiamo iniziato nel precedente numero il nostro viaggio virtuale alla scoperta delle PMI e ci siamo lasciati con una domanda alla quale, ci auguriamo, abbiate dato già una vostra prima risposta: se ”la categoria delle PMI è costituita da imprese con meno di 250 occupati, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro” (raccomandazione europea 2003/361/CR), allora la vostra è una PMI?
E, in caso positivo, è una micro, piccola o media impresa?
PARAMETRI DI IDENTIFICAZIONE DELLE PMI | ||||
Numero di occupati (ULA) | Fatturato | oppure | Totale dell’attivo | |
Micro Impresa | meno di 10 | non superiore a 2 milioni di euro | non superiore a 2 milioni di euro | |
Piccola Impresa | meno di 50 | non superiore a 10 milioni di euro | non superiore a 10 milioni di euro | |
Media Impresa | meno di 250 | non superiore a 50 milioni di euro | non superiore a 43 milioni di euro |
Questa scheda di autovalutazione, che vi invitiamo a compilare prima di continuare a leggere, sarà sicuramente d’aiuto per iniziare il percorso che intendiamo disegnare insieme a voi e che vi porterà, alla fine di questa seconda tappa, ad avere una maggiore consapevolezza della vostra azienda, per poi individuare, nelle successive uscite di questa rubrica, le opportunità (di organizzazione, mercato e finanza) che ad essa la normativa italiana ed europea riservano.
Iniziamo quindi dalle dimensioni attuali della vostra impresa: numero di dipendenti, fatturato complessivo annuo e totale delle attività come da ultimo bilancio approvato, precisando che affinché possa essere considerata PMI, l’impresa deve obbligatoriamente soddisfare il requisito del numero di dipendenti effettivi, potendo invece soddisfare anche solo uno dei successivi due criteri (fatturato annuo o totale attivo).
Questa possibilità di scelta riconosciuta all’imprenditore dal legislatore europeo (fatturato o patrimonio) poggia, correttamente a parere di chi scrive, sulla consapevolezza che esistono aziende (ad esempio quelle che operano nel commercio o nella distribuzione) che, per loro stessa natura, hanno fatturati più elevati di quelle che, invece, operano ad esempio nel settore manifatturiero. Lasciare una doppia opzione all’imprenditore, quindi, vuol dire riconoscere le stesse opportunità a PMI che operano in settori diversi.
Numero di occupati (ULA) | Fatturato | oppure | Totale dell’attivo | |
La mia impresa |
*ULA= unità lavorative –anno
Una precisazione è d’obbligo per una corretta compilazione della tabella che precede: nel conteggio degli occupati, occorre ricomprendere oltre ai dipendenti (a tempo pieno, a tempo parziale, stagionali e temporanei), anche i proprietari-gestori ed i soci che svolgono un’attività regolare nell’impresa, escludendo quindi soltanto gli apprendisti, i dipendenti con congedo di maternità o parentale nonché gli studenti con contratto di formazione professionale. I dipendenti, come sopra definiti, che non abbiano lavorato per l’intero anno, devono essere contabilizzati in frazione di unità (quindi il dipendente che ha lavorato l’intero anno varrà 1; quello che ha lavorato solo sei mesi varrà 0,5, e così via…).
Se dunque la vostra impresa, secondo i parametri quantitativi suesposti, rientra nella categoria delle PMI, dovete ora porvi una nuova domanda, forse la più importante: dovete chiedervi cioè se la vostra impresa, al di là della sua dimensione, abbia comunque accesso ad ulteriori risorse, significative, di natura finanziaria e non solo. Occorre cioè approfondire i rapporti esistenti con la proprietà (quindi con i soci) e con altre imprese, associate, collegate o controllate. Solo chiarendo la natura e l’entità di questi rapporti, infatti, sarà possibile ottenere l’immagine corretta della situazione economica e finanziaria della propria azienda e, conseguentemente, comprendere se si tratti realmente di una PMI e quindi se sia o meno meritevole delle agevolazioni e dei programmi di sostegno riservati a questa categoria di imprese; questo in quanto, a seconda della categoria a cui risulterà appartenere la vostra impresa (autonoma, associata o collegata) potrebbe essere necessario includere nei dati quantitativi della tabella di cui sopra anche quelli riferiti ad altre imprese, in misura totale o parziale.
Vediamo dunque come procedere secondo le direttive europee, sinterizzando il più possibile le prescrizioni e limitando le casistiche alle realtà economiche italiane più comuni.
La vostra impresa sarà considerata “autonoma” se è completamente indipendente: vale a dire se non ha alcuna partecipazione in altra impresa e se nessun’altra impresa ha partecipazioni in essa. È altresì da considerarsi “autonoma” nel caso in cui detenga una partecipazione in altra impresa inferiore al 25% del capitale (o dei diritti di voto) e se il suo capitale non sia a sua volta detenuto da soggetti esterni in misura superiore sempre al 25%.
In tal caso, i dati da tenere in considerazione per la verifica della natura di PMI, saranno unicamente quelli, già inseriti nella tabella di cui sopra, relativi al numero dei dipendenti ed ai numeri contenuti nei suoi conti annuali (fatturato o attivo patrimoniale).
Diverso è il caso dell’impresa “associata”, cioè di quella impresa che abbia stabilito particolari rapporti economici con altre imprese senza che una di essi eserciti però sull’altra un controllo effettivo, sia esso diretto o indiretto. Trattasi, di fatto, di una categoria intermedia, piuttosto diffusa nella realtà delle PMI italiane, che trova una sua collocazione intermedia tra le imprese “autonome” e quelle “collegate”.
Sarà dunque da considerarsi “associata” l’impresa che detiene in altra impresa una partecipazione uguale o superiore al 25% del capitale (o dei diritti di voto) ma comunque non superiore al 50%; simmetricamente, sarà sempre “associata” quella impresa in cui altra impresa detenga una partecipazione nel capitale non inferiore al 25% e non superiore al 50%.
In tal caso, ove vi trovaste in questa fattispecie, ai fini di determinare la vostra ammissibilità alla condizione di PMI, dovrete aggiungere ai dati quantitativi propri della vostra impresa (in tabella) anche una parte del numero dei dipendenti, del fatturato e del totale dell’attivo di bilancio dell’impresa (o delle imprese) associata, in proporzione alla percentuale di quote (o di diritti di voto) detenuta e/o che la stessa detenga nella vostra impresa.
L’ultimo caso è invece quello dell’impresa “collegata”, ossia dell’impresa che appartiene ad un gruppo in cui una società esercita il controllo (diretto o indiretto) su un‘altra attraverso la maggioranza dei diritti di voto o esercita su di essa una influenza dominante. Pertanto la vostra impresa deve considerarsi “collegata” se, alternativamente:
- detiene la maggioranza dei diritti di voto in altra impresa o è detenuta da altra impresa in misura superiore al 50%;
- ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione (di direzione o di sorveglianza, in caso di modelli alternativi di governance societaria) di altra impresa, e viceversa;
- esiste un contratto tra imprese, una disposizione statutaria o un patto parasociale che permetta ad un’azienda di esercitare un’influenza dominante sull’altra o il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto in assemblea.
In tal caso, ove vi troviate in questa fattispecie, per valutare l’ammissibilità della vostra impresa alla condizione di PMI, dovrete aggiungere ai dati quantitativi propri di quest’ultima (in tabella), anche la totalità (100%) del numero dei dipendenti, del fatturato e del totale di bilancio dell’impresa collegata (o delle imprese collegate), a prescindere dall’effettiva percentuale di controllo o collegamento nonché dalla circostanza che le società in questione redigano o meno il bilancio consolidato.
Eccoci così giunti alla fine di questa seconda tappa del viaggio. Ci auguriamo abbiate acquisito maggiore consapevolezza della vostra azienda e sappiate se, in conformità alle stringenti prescrizioni della Commissione Europea, la vostra impresa sia realmente da considerarsi una PMI. Nella prossima uscita continueremo insieme il nostro percorso per esaminare, giungendo alla terza tappa del viaggio, le prescrizioni del codice civile, e normative in genere, in tema di PMI, anche alla luce della recente riforma delle SRL-PMI introdotto dal D. Lgs. 24 aprile 2017 n.50.
Emanuele D’Innella
Francesca Tripodi
D’Innella & Partners
Consulenti d’Azienda