Terza pubblicazione dei Quaderni. Gli Uffici Finanziari hanno, ai fini dell’accertamento del eddito di un contribuente, il potere di richiedere ed ottenere, direttamente o attraverso la Guardia di Finanza, dichiarazioni di terzi estranei al rapporto tributario oggetto di indagine fiscale. Ma al tempo stesso esiste nella normativa che regola il contenzioso tributario u esplicito divieto della prova testimoniale che impedisce ad entrambe le parti in giudizio (Ufficio e contrbuente) di avvalersi di una qualunque testimonianza, al fine di provare o contrastare l’esistenza di una violazion fiscale. In prima analisi sembrerebbe quindi esserci un problema di compatibilità tra le dchiarazioni rese da terzi nella fase dell’accertamento ed il divieto della prova testimoniale prevista nel processo tributario. Ma da un più approfondito esame della questione, risulterà evidente che le dichiarazioni rese da terzi non possono mai assuemere un valore probatorio sia nella fase dell’accertamento che nel contenzioso tributario.
Peratnto queste dichiarazioni non potranno mai essere confuse con la prova testimoniale, essendo quest’ultima di norma orale, di iniziativa di parte e soggetta al giuramento dei testi.
Della stessa collana:
- Quaderno n°1, “Omessa annotazione di corrispettivi e dissimulazione: frode fiscale o contravvenzione?”
- Quaderno n° 2, “Con la certificazione tributaria il professionista in bilico tra violazione amministrativa e reato”